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Legge 194: interruzione volontaria della gravidanza anche dopo i primi 90 giorni

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 29/06/2010

La legge 194 prevede due significative eccezioni al limite dei 90 giorni riguardo all’Interruzione Volontaria della Gravidanza.

 

Eccezioni del limite. Secondo l’art. 6 della Legge 194 l’IVG è permessa anche dopo i primi 90 giorni di gravidanza nei seguenti due casi:
• quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
• quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

 

L’obiezione di coscienza. La legge 194 all’art. 9 dichiara che “il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte … agli interventi per l’interruzione di gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione”. Ma l’art. 9 continua con: “L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”:

 

La donna di età inferiore a 18 anni per poter effettuare l’IVG deve avere l’assenso di chi esercita su di lei la potestà o la tutela. Ma, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate, la legge 194, all’art. 12, prevede che:
...nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

 

La donna interdetta per infermità di mente. In questo caso la legge 194 all’art. 13 prevede che la richiesta per l’IVG entro, oppure dopo, i primi 90 giorni “può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato”.

 

Altre disposizioni. La legge 194 all’art. 14 prevede inoltre che "il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna."



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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