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Psicologia della personalità e responsabilità giuridica

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Nell’ambito delle criminologia, in rapporto alla psicologia della personalità, gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità, anche se influenzano sfavorevolmente la ragione, la libertà di scelta, la coerenza dell’agire.
Questi stati non sono infatti patologici ma rientrano nell’ambito delle comuni funzioni psichiche e delle alterazioni caratteriali coscienti.

 

L’incapacità di intendere e volere. Secondo la psicologia della personalità le emozioni sono stati affettivi di breve durata, mentre le passioni sono condizioni affettive che durano più a lungo.
Tra i reati che derivano da questi stati d’animo vi sono i delitti d’impeto che non alterano la capacità d’intendere e di volere.
Quando le condizioni emotive o passionali sono sintomi evidenti di preesistenti patologie (psicosi, disturbi dell’umore, schizofrenia, demenze, ecc), allora potranno essere considerate in grado di abolire o di ridurre la capacità di intendere e di volere.
L’imputabilità non sarà quindi ridotta dallo stato emotivo o passionale ma dalla malattia mentale accertata.

 

I disturbi mentali transitori giustificano comunque una minore imputabilità.
Secondo la psicologia della personalità la differenza tra stato emotivo/passionale e disturbo mentale transitorio è dovuta ai seguenti elementi:
alterazione della coscienza durante la realizzazione del fatto
frattura nei confronti della realtà
condotta e modo di parlare globalmente disorganizzati
reazione del tutto aliena agli abituali standard comportamentali del soggetto
mancanza di memoria del fatto
stato confusionale subito prima, durante e dopo un delitto incomprensibile e in contraddizione con il buon senso comune.

 

Denominazione del disturbo transitorio. In generale esso è indicato con varie dizioni:
• discontrollo episodico
• reazione a corto circuito
• disturbo esplosivo.


Secondo il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), il disturbo transitorio è invece denominato:
• disturbo psicotico breve
• disturbo di forma schizofrenica
• bouffée delirante
• psicosi reattiva breve.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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