Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
Colpa medica e attrezzature. La colpa medica nella sua analisi oltre ai profili soggettivi (perizia ecc.) deve anche considerare gli strumenti e i mezzi tecnici impiegati per adempiere alla prestazione sanitaria.
Colpa medica e attrezzature: due aspetti solidali. Il giudizio sull’eventuale responsabilità non può disgiungere i due aspetti, quello soggettivo e quello materiale, adottando criteri diversi nell'uno e nell'altro caso. Infatti la scelta del mezzo con il quale la prestazione viene eseguita e la preparazione dell’intervento incidono spesso in modo determinante sul suo esito finale, potendolo anche compromettere del tutto, specie se gli strumenti disponibili non rispondono ai requisiti minimi standard richiesti.C’è colpa medica quando le attrezzature sono inadeguate. Il professionista non può infatti limitare la propria responsabilità alla sola diligenza richiestagli sotto il profilo soggettivo qualora si avvalga di strumenti inadeguati, in quanto si spezzerebbe la continuità e la coerenza dalla preparazione all’esecuzione della prestazione. Anche nel caso paradossale in cui il paziente - creditore della prestazione - fosse a conoscenza dell'inadeguatezza degli strumenti prescelti e volesse comunque l’intervento. Infatti non trova spazio la rinuncia consapevole ai canoni della diligenza professionale che comportino un rischio per la salute del paziente nonostante la di lui volontà.
Il codice deontologico. In relazione alla funzionalità dei mezzi tecnici sanitari infatti l'art. 12 del codice di deontologia medica, nel capo relativo agli accertamenti diagnostici e terapeutici, ricorda che il medico è tenuto ad una «adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza».
L’ospedale inadeguato. Anche se la prestazione medica fosse svolta all'interno di strutture sanitarie organizzate, che mettessero a disposizione del medico strumentazioni carenti, senza consentirgli di verificarne la qualità per mancanza di alternative, non sarebbe possibile adagiarsi su tale dato di fatto evitando di confrontarsi con la realtà dei bisogni tecnici che la patologia del paziente richiede. Il medico quindi non può procedere in mancanza di attente verifiche sui mezzi tecnici senza assumersi gravi responsabilità e rischi quando i mezzi tecnici non sono adeguati.
Un caso pratico. Se un particolare strumento diagnostico non aggiornato o incompleto non è in grado di fornire allo specialista risposte adeguate al trattamento del caso in oggetto, il prudente atteggiamento del medico deve prevedere l'invio del paziente presso strutture che posseggano strumenti di diagnosi avanzati che possano fornire una diagnosi ben più attendibile. Non ci sono alternative.
Il livello tecnico ospedaliero. Data la dotazione della maggior parte degli ospedali, non si può certo far carico al medico delle carenze della strumentazione rispetto ai migliori standard tecnologici disponibili, ma nemmeno si può considerare esente da responsabilità il sanitario che, potendo rilevare le inadeguatezza in un caso specifico, ometta di indirizzare il paziente bisognoso di un'indagine più approfondita presso strutture che siano all'altezza di fornirla e che nel nostra Paese sono dislocate in modo da non richiedere lunghe trasferte.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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