La colpa medica e il danneggiato

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Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

La colpa medica. La responsabilità medica è oggetto di crescenti vertenze giudiziarie che coinvolgono diversi soggetti sanitari.
Numerosi sono i consumatori che si rivolgono a medici, dentisti, chirurghi estetici, ospedali, cliniche private e centri specialistici per chiedere risarcimenti.

 

La difesa del consumatore. Nei casi di presunta “ malasanità ” e quindi di colpa medica è bene precisare che anche qualora l'intervento di un medico non ottenga, malauguratamente, il risultato sperato, non sempre è possibile imputare al sanitario o alla struttura ospedaliera il fallimento delle proprie aspettative. La regola da considerare è tuttavia chiara: chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di norme nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la morte soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà personale, in sede civile ad obblighi risarcitori ed in sede deontologica a sanzioni disciplinari.

 

Quando c’è l’errore professionale. Va tenuto conto che non basta la sola dimostrazione dell'errore professionale, e quindi la colpa medica, poiché in ogni caso occorre dimostrare l’evitabilità dell'errore; occorre cioè provare che con un diverso comportamento professionale quel danno non si sarebbe probabilmente prodotto.
Per accertare la responsabilità professionale è quindi indispensabile fornire:
- la prova del danno, della sua natura e della sua gravità;
- la prova della colpa professionale: imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, tali che l’errore professionale sia inescusabile;
- l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento dannoso, ovvero la prova che proprio tale comportamento abbia causato il danno che invece sarebbe stato evitato oppure contenuto adottando una diversa condotta.

 

La tutela del danneggiato. Sulla base della presunta validità della documentazione, nel caso in cui sia emerso un danno ricollegabile all’intervento medico, si può provvedere alla richiesta di risarcimento considerando che, normalmente, sia i medici che le varie strutture ospedaliere e simili sono coperti da polizze di assicurazione per tutti i danni causati a terzi durante l’esercizio della professione.

 

Il profilo penale. Dal punto di vista penale, entro 3 mesi dal fatto ritenuto lesivo a causa dell’errore professionale, è possibile presentare querela per lesioni colpose dovute a colpa professionale medica ovvero, nel caso in cui le conseguenze dell'intervento si siano rivelate letali, per omicidio colposo. L’azione penale tuttavia non è indispensabile per ottenere il risarcimento, in quanto il relativo processo tende principalmente all'accertamento della responsabilità penale del sanitario, anche se è possibile richiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile.

 

La causa civile. Anche in mancanza di una querela, processo o condanna penale, colui che lamenta di aver subito un danno a seguito del comportamento doloso o colposo del medico, potrà procedere in sede civile, citando il professionista, e la struttura nella quale costui ha operato, per ottenere il risarcimento del danno subito.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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