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La responsabilità dell’ente ospedaliero: è per inadempienza

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

La responsabilità dell’ente ospedaliero verso i pazienti è insita nella responsabilità contrattuale perché l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Civ., n. 13066 del 14 luglio 2004)

 

La responsabilità dell’ente ospedaliero riguardo al danno. La responsabilità di un danno sanitario può derivare, a norma dell’articolo 1218 c.c., dall’inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell’ente ospedaliero.

 

La responsabilità del medico. A norma dell’articolo 1228 c.c. la responsabilità del danno può dipendere dalla carenza della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario indispensabile dell’ente ospedaliero che è responsabile dell’erogazione del servizio.
Nel giudizio di merito spetta al medico (o all’ente ospedaliero), che chieda l’applicazione dell’art. 2236 c.c., di provare che il caso in questione sia di particolare difficoltà e quindi limiti o elimini la responsabilità specifica.

 

Premesse di responsabilità. La responsabilità dell’ente ospedaliero non è in relazione a colpa ma a inadempimento dei medici dipendenti o operanti nella sua struttura, prescindendo da un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria.

 

La corretta prassi medica. La diligenza richiesta al medico deve essere qualificata, ex art. 1176 comma 2 c.c., con impiego delle energie e dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata evitando, per quanto possibile, eventuali eventi dannosi. Va inoltre superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, perché priva di argomenti sostanziali.

 

L’onere probatorio. La dimostrazione del danno è ripartita perché il paziente deve provare la sussistenza ed il contenuto del contratto che gli dà diritto ad una prestazione corretta, mentre il medico, se non è stato raggiunto il risultato conseguibile, deve dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile anche con l’adeguato impegno.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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