Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
Danni da trasfusioni e vaccinazioni. In relazione ai danni da trasfusione e vaccinazioni obbligatorie e da somministrazione di emoderivati, la legge n. 210 del 1992 stabilisce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati che ha subito complicanze di tipo irreversibile a seguito di queste profilassi.
La determinazione dei danni da trasfusione e vaccinazioni. La stessa legge all’articolo 1 stabilisce:
1. chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge;
2. l'indennizzo spetta anche ai soggetti che risultano contagiati da infezione di HIV a seguito di somministrazione di sangue e dei suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con il sangue e i suoi derivati provenienti da soggetti affetti da HIV;
3. i benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatite post-trasfusionali;
4. i benefici spettano anche alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenze di contatto con persona vaccinata, i danni permanenti;
5. i benefici spettano anche a chi, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si sia sottoposto a vaccinazioni, che pur non essendo obbligatorie risultino necessarie,
6. I benefici spettano anche ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni non obbligatorie.
L’indennizzo. L’entità dell’indennizzo viene stabilita sulla base del danno biologico e del danno esistenziale accertato dal Medico Legale e confermato in sede di erogazione da un’apposita commissione ministeriale. Nella medesima legge si stabilisce che l’indennizzo aggiuntivo per il danno biologico o esistenziale che segue una vaccinazione o un trasfusione debba essere stabilito ed erogato secondo il decreto ministeriale del 29 gennaio 2010 che stabilisce la graduatoria relativa ai diversi casi dei soggetti aventi diritto.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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