Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
Il danno psichico. Nella giurisprudenza prevale la convinzione che il danno psichico sia sempre e necessariamente un danno biologico dovuto ad una lesione all’integrità psichica e quindi “suscettibile di accertamento medico-legale in termini di psichiatria”. Occorre precisare che invece alla sfera del danno esistenziale appartiene il danno psicologico che tuttavia può essere ricollegabile ad alcune disfunzioni psichiche e quindi partecipare anche del danno biologico.
Il danno psichico derivato. Quando ancora il danno biologico non era stato del tutto circoscritto rispetto alla sua pertinenza, alle modalità con cui si manifestava e al suo accertamento, si parlava già del danno psichico come di una delle sue componenti.
Se consideravano già due varianti:
- danno psichico derivato, cioè come conseguente da una lesione fisica
- danno autonomo.
La prima da considerarsi quindi come un’ulteriore patologia mentale provocata da una patologia fisica da valutarsi come una componente dinamico-evolutiva del danno biologico.
Il danno psichico autonomo. Al contrario quando si tratta di danno psichico autonomo, cioè non causato da una lesione fisica, ma come danno ingiusto dovuto all’altrui illegittimo comportamento o a cause organiche, il problema è più ampio e ha come unico riferimento l’art. 2059 c.c. In ogni caso per poter prevedere risarcimenti, deve essere accertato da parte del Medico legale se si tratti di una lesione fisica o di una lesione psichica con un danno neurologico chiaramente individuato.
Il danno neuro-psichico. È quel danno che pregiudica “il complesso dei fenomeni e delle funzioni che consentono all’individuo di formarsi un’esperienza di sé e del mondo e di agire di conseguenza”. Si tratta di un danno complesso da accertare come conseguenza patologica di una lesione fisica, anche perché una gravissima lesione può provocare una ricaduta psichica dovuta alla grave perdita dell’integrità delle funzionalità neurologiche. Anche in questo caso la lesione della salute psichica è da liquidarsi sulla base dei parametri relativi alla menomazione che tale patologia comporta in quanto danno biologico.
Il ruolo del Medico Legale. La complessità delle valutazioni nell’ambito delle medicina psichiatrica richiede che le perizie del Medico Legale siano confortate dal parere clinico e scientifico di medici specialisti in questa delicata materia in continua evoluzione.
danno psicologico v. art. 5 C. 5
danno biologico v. art. 5 C. 1
danno esistenziale v. art. 5 C.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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