Il macrodanno ha diverse componenti

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

Il macrodanno è un danno complesso che coinvolge una pluralità di conseguenze dovute a comportamenti dolosi di soggetti che le hanno causati.

 

Il risarcimento del macrodanno. La liquidazione del danno biologico e del danno esistenziale è stata oggetto di quesiti posti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione al noto caso della Famiglia Grego di Mogliano Veneto sterminata in un incidente stradale.
L’obiettivo di una giurisprudenza davvero adeguata ai tempi esige un sistema risarcitorio che riconosca il danno nel suo complesso e quindi in modo integrale con una collaborazione sinergica della psicologia forense e della medicina legale nella sua valutazione.

 

Cosa deve essere accertato nel macrodanno. Deve essere data una valutazione nell’ambito psicologico e medico del grado di limitazione della manifestazione esistenziale delle personalità e delle attività umane relazionali ordinarie comuni e non comuni.
Questa valutazione deve essere formulata in modo da consentire al Giudice di individuare le tecniche atte a tradurre in denaro le conseguenze pregiudizievoli del danno per una effettiva tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione.

 

Valori e interessi costituzionalmente garantiti. È necessario scegliere un’interpretazione di tipo evolutivo, che tenga conto dello sviluppo sociale dell’essere umano, anche per merito della clausola generale, ex art. 2 Cost., che si riferisce a diritti inviolabili dell’uomo, senza ulteriori elencazioni, sia come singolo che come soggetto inserito in formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

 

Altri aspetti del macrodanno. Ogni danno alla persona deve avere la veste di danno emergente e mancato guadagno, sulla falsariga dello schema logico dell’art. 1223 c.c..
Accogliendo tale impostazione in parte suggerita dalla stessa Corte Costituzionale (laddove ha affermato che la liquidazione per danni alla persona deve seguire lo schema logico dell’art. 1223 c.c.), anche un danno alla persona impone di tenere presente il danno diretto ed il mancato guadagno (sul piano non patrimoniale).

 

Un caso tipico. Nel caso, ad esempio, di uccisione di un soggetto inserito in un contesto familiare, i sopravvissuti potranno vantare il risarcimento per un danno diretto da perdita del congiunto ed uno per mancato guadagno non patrimoniale, derivante dalla rinuncia forzata alle affettività che, nel caso il defunto fosse rimasto in vita, avrebbe certamente erogato.

 

Lo schema specifico. In coerenza con agli artt. 2056 e 1223 c.c., in un’ottica costituzionalmente orientata, si ottiene che anche il danno alla persona deve tener conto di una perdita del bene personale (che si traduce, per lo più, in un transitorio turbamento psicologico ovvero nel “ prezzo del dolore ” ) e di un mancato guadagno di tipo non patrimoniale (il noto non poter più fare ciò che si sarebbe fatto se il danno non si fosse verificato).

 

danno biologico v. art.5 C. 1
danno esistenziale v. art. 5 C. 4



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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