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Droghe: la legge italiana

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Legge 390 Legge sugli stupefacenti Sanzioni amministrative Sospensione del passaporto Sanzione Quantità di principio attivo


Scritto da

Daniela Gallotti, giornalista professionista (Ordine regionale della Lombardia)


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

Il testo unico che disciplina in materia di stupefacenti, prevenzione, cura e disintossicazione è il Italia la legge 390 del 1999, che a sua volta modifica e integra la legge 685 del 1975: il testo riguarda principalmente droghe e sostanze psicotrope e, nonostante faccia accenno alla dipendenza da alcol, su questo argomento si limita a dare indicazioni di educazione sanitaria. La normativa è stata poi modificata dalla legge 49 del 2006, detta anche legge Fini-Giovanardi: stabilisce un inasprimento delle sanzioni relative alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti, abolendo la distinzione tra vari tipi di droghe, nello specifico tra droghe leggere – come la cannabis, l'hashish o la marijuana – e droghe pesanti, come l'eroina o la cocaina.

 

No droga
Questo recita la legge: le sanzioni sono previste, oltre che per la detenzione e lo spaccio, anche per l'uso di droghe. Quella che una volta veniva fumosamente definita come “modica quantità”, oggi è stata sostituita con una dicitura non meno ambigua di “dose media giornaliera”, sulla quale la stessa comunità scientifica si è a lungo dibattuta. Ambiguità a parte, questo implica che chi viene trovato in possesso di una quantità comunque piccola di droghe, è punibile.
Per il cosiddetto uso personale le sanzioni amministrative prevedono la sospensione del passaporto, della patente di guida e – eventualmente – del porto d'armi per una durata da un mese a un anno; la legge precedente, invece, stabiliva che le sanzioni amministrative avessero una durata da uno a tre mesi in caso di droghe leggere e da due a quattro mesi per le droghe pesanti.

 

Il programma di disintossicazione permette di sospendere anche il penale
Se poi il consumatore “volontariamente richiede di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo”, il Prefetto sospende il provvedimento e fissa i termini per il controllo dell'esecuzione del programma. Nel caso in cui, invece, la persona tossicodipendente non inizi oppure interrompa il programma senza giustificati motivi, il Prefetto è tenuto ad avvertire delle conseguenze penali di questo atteggiamento, conseguenze che scattano dopo tre ricorsi alle sanzioni amministrative. La legge prevede che il programma di riabilitazione permetta allo stesso modo di sospendere l'esecuzione di una pena detentiva (inferiore ai tre anni) per reati commessi in relazione alla tossicodipendenza. Secondo l'art.73, scatta la sanzione penale nel caso in cui il giudice rilevi che non si tratta solo di uso di droghe, punito appunto con le sanzioni amministrative, ma che ci sia l'intenzione di una successiva vendita delle droghe stesse. L'ago della bilancia non è dato tanto dal peso degli stupefacenti, quanto dalla quantità di principio attivo. Per chiarezza è bene specificare che l'accesso al trattamento, perlopiù gestito dai servizi locali, è per legge volontario, ma di fatto la funzione di controllo giuridica rende spesso obbligata la scelta. Ovviamente i servizi sociali devono garantire l'anonimato a tutela delle persone in cura.



Fonti:

- Enciclopedia Treccani (Novecento) - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani Ed. 1990 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina - DeAgostini Ed. 2010 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- L'Universale della Medicina - Garzanti Ed. 1995 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link





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